Art. 160.
(Obblighi del coordinatore per la progettazione).

      1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

          a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 168;

          b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Le indicazioni di cui all'allegato XVI, parte C, si considerano norme di buona tecnica.

      2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di

 

Pag. 170

eventuali lavori successivi sull'opera e non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.